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Sostegno psicologico.


ARTICOLO 4 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.


Il sostegno psicologico è una particolare forma di ascolto attivo e di dialogo. Un professionista mette a disposizione la propria competenza, gli strumenti scientifici e la formazione clinica per offrire al paziente un sostegno personalizzato e per aiutarlo a:
• esplicitare i sintomi e i disagi di cui soffre
• scoprire e potenziare le risorse interne
• ampliare la conoscenza di sé e la consapevolezza del proprio funzionamento psicologico anche in merito alla relazione con gli altri
Il momento della seduta rappresenta “un luogo sicuro” in cui è possibile prendere contatto con le proprie emozioni per elaborarle e renderle strumenti utili al benessere. 

Dottoressa Maddalena Castelletti  P.IVA 02553390184

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